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PIR: ne parliamo con Arcangelo Marino

Abbiamo affrontato le semplificazioni e le novità recentemente introdotto per i PIR con Arcangelo Marino, Business Manager e Partner presso Allianzbank F.A. 

Prima di entrare con lui nel merito delle opportunità e dei rischi di questo investimento, vogliamo prima dare una panoramica generale di questa forma di investimento.

Come noto, i Piani Individuali di Risparmio (Pir, legge di Bilancio 2017) costituiscono una modalità di risparmio incentivato fiscalmente; comprendono fondi comuni, polizze a vita e gestioni patrimoniali ideati per canalizzare flussi finanziari verso le Pmi del nostro Paese.

Con la sua circolare 3/E/2018, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza (rispetto alle linee guida pubblicate nell’ottobre scorso) sull’operatività di questi Piani e introduce alcune semplificazioni relative alla loro gestione, al fine di rafforzare il legame agevolazioni-investimenti.

Gli aspetti toccati riguardano:

  • La cumulabilità degli incentivi fiscali in StartUp innovative
  • Il calcolo dei redditi
  • Le casse di previdenza
  • L’holding period
  • Il reinvestimento
  • Il limite per l’investimento
  • La titolarità dell’investimento.

Ecco in sintesi gli aggiornamenti relativi ai suddetti aspetti.

Limite per l’investimento. Ogni persona fisica può investire in tutto 150 mila euro: questo limite può essere raggiunto anche in più di 5 anni, purchè non si superino i 30 mila euro/anno. L’investimento può essere intestato ai minori solo se i genitori non hanno in corso altri Piani.

L’agevolazione sui Pir è cumulabile con gli incentivi fiscali per investimenti in StartUp innovative (decreto 179 del 2012): questo al fine di agevolare gli investimenti di soggetti Irpef e Ires nel capitale delle StartUp innovative. Sottolineiamo che l’ambito di applicazione dell’agevolazione sulle StartUp riguarda gli investimenti effettuati dai soggetti Irpef e Ires nel capitale sociale; quello dei Pir riguarda gli investimenti effettuati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di una attività commerciale, in strumenti finanziari mediante Piani di risparmio a lungo termine.

Per il calcolo dei redditi derivante dalla cessione, nel caso di più titoli, quote, certificati o rapporti relativi a categorie omogenee, si può considerare come costo o valore di acquisto, il costo o valore medio ponderato relativo a ognuna delle categorie sopra citate.

Non sono previsti limiti minimi all’età delle persone per la titolarità dei Pir, ma l’esenzione fiscale per redditi di capitale e capital gain è applicabile solamente se l’usufruttuario (uno o entrambi i genitori) al quale è imputato il reddito finanziario che discende dagli investimenti inseriti nel Pir intestato a un minore, non sia allo stesso momento titolare di altro Piano. E’ possibile essere titolari di più Pir, purché non siano contemporanei: chiuso un Piano, è possibile costituirne un altro nello stesso periodo di imposta.

Casse di previdenza e fondi pensione possono destinare, agli investimenti qualificati dei Pir, sino al 5% dell’attivo patrimoniale. Se in un esercizio è stato effettuato un investimento sino a questa entità, in quello successivo si possono effettuare investimenti agevolabili solo nei limiti del 5% dell’incremento dell’attivo patrimoniale; qualora però l’attivo fosse in diminuzione, non si potranno effettuare altri investimenti qualificati (ma restano validi quelli effettuati negli esercizi precedenti). Per quanto concerne i Pir assicurativi e quelli costituiti da fondi dei fondi, i vincoli di composizione e i limiti alla concentrazione devono essere rispettati in riferimento agli attivi.

Quanto al vincolo di detenzione dell’investimento (holding period) – sia esso qualificato o meno – per il calcolo dei 5 anni fanno testo la data puntuale di acquisto (o sottoscrizione) dello strumento finanziario e quella di cessione o rimborso (date di effettivo versamento). Attenzione però, perché se il rimborso degli strumenti finanziari avviene prima del decorso dell’holding period, il periodo di tempo del possesso dello strumento rimborsato si somma a quello del nuovo strumento. La sostituzione (reinvestimento) del primo strumento con il secondo, finalizzata a rispettare il vincolo di detenzione, non deve far venir meno il rispetto dei “vincoli di composizione” e di “concentrazione” dell’investimento.

Il trasferimento dei Pir da un intermediario a un altro non determina la perdita dell’agevolazione; l’intermediario ha l’obbligo di verificare la sussistenza delle caratteristiche degli investimenti del piano (compresa la verifica del riparto 70-30% fra investimenti qualificati e quota libera). Non hanno invece alcuna importanza le modifiche introdotte successivamente all’acquisto, se avvenute per effetti imprevedibili per l’investitore.

Infine:

  • Sono stati introdotti vincoli anche per i derivati
  • Gli intermediari potranno usare il costo medio ponderato per le plusvalenze tassabili (vantaggio tuttavia da confermare).

Dottor Marino, quali sono le considerazioni di un Family Banker riguardo questa tipologia di investimento?

L ‘aspetto più importante della nuova normativa sui Pir è quello di favorire la creazione di un ponte tra l’economia reale (le Imprese) e il mondo del risparmio privato (famiglie).

Nei sistemi finanziariamente evoluti, le famiglie finanziano le aziende sottoscrivendo azioni e obbligazioni da loro emesse.

Le aziende con la liquidità raccolta dai risparmiatori investono in progetti industriali, vengono creati nuovi posti di lavoro, aumentano i consumi, aumenta il gettito fiscale, cresce l’azienda e il valore dei titoli azionari per i maggiori utili prodotti.

Si crea nuova ricchezza e l ‘intero sistema economico ne beneficia.

Quali sono gli obiettivi della normativa?

La normativa vuole favorire il circolo virtuoso descritto e lo fa offrendo vantaggi sia alle aziende che ai risparmiatori.

Le aziende quotandosi in borsa potranno finanziare il loro progetti con un costo minore rispetto al credito bancario.

I risparmiatori oltre a beneficiare delle potenzialità di crescita del mercato, godranno di vantaggi  fiscali importanti :

  • L’ esenzione della tassazione su utili, interessi, cedole e dividendi generati dall’investimento
  • L’esenzione dalle imposte di successione.

A patto di investire per un periodo superiore ai cinque anni. Orizzonte temporale minimo per considerare adeguato un investimento azionario.  Si vuole favorire la cultura dell’investimento reale a scapito dell’investimento speculativo. 

I vantaggi fiscali sono importanti anche se limitati ad un importo massimi di euro 150.000 spalmato su cinque anni, quindi massimo 30.000 euro annui.

In che modo un Consulente Finanziario affronta l’investimento in Pir?

Sottolineato il senso della normativa e i vantaggi per imprese e risparmiatori, sarà importante per il risparmiatore inserire l’investimento nei Pir nel giusto contesto della pianificazione delle sue esigenze e del suo portafoglio globale.

La valutazione del rischio è fondamentale.

Investendo prevalentemente sul mercato azionario italiano e, con almeno una quota su piccole e medie imprese, i Pir, offrono un profilo di rischio alto. Le oscillazioni dei prezzi potranno essere significative. 

Un risparrmiatore deve essere consapevole che potrebbero esserci fasi in cui il valore del suo investimento nel Pir potrà scendere anche ben oltre il 10-15%. E sarebbe normale e fisiologico per questo tipo di investimento.

L’investimento nel Pir, va quindi inserito nella parte del portafoglio che copre le esigenze di lungo termine e in una percentuale che mantenga in equilibrio il rischio complessivo del portafoglio. 

Una delle cattive abitudini degli italiani e investire in prodotti in modo a sé stante. È fondamentale invece avere una visione complessiva del patrimonio e delle proprie esigenze.

Se inserito in modo corretto nel proprio portafoglio l investimento nei Pir è certamente un ottima opportunità, sia per le potenzialita di crescita del mercato italiano nel lungo termine e per i vantaggi fiscali offerti.

Ringraziamo il Dr. Arcangelo Marino e vi rimandiamo all’articolo citato a margine per ulteriori approfondimenti.

Buona lettura!

Da: Il Sole-24 ore, “Pir e sconti fiscali, semplificate le regole”, del 27 febbraio 2018, pag. 1-3, a firma Carmine Fotina.